Bcc Vicentino
23/12/2011
Avviso alla Clientela

 

Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 6 DICEMBRE 2011, n. 201, cambiano alcune disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.  
Di seguito si riportano le principali novità:
 
 
TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE
 
A decorrere dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera quando il valore oggetto del trasferimento, effettuato anche attraverso più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
 
 
ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI
 
Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi.
Le banche rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.pA. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo e in caso di girata dovrà essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante indipendentemente dall’importo del titolo.
 
 
LIBRETTI AL PORTATORE
 
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 1.000 euro.
In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 marzo 2012.
 
Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell’entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
Il nostro personale è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.                                        
 
 
Aggiornamento 23 dicembre 2011