Bcc Vicentino
02/09/2015
Avviso alla clientela

Si informa che, ai sensi dell’art. 11, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 30 luglio 2015, i clienti titolari di un contratto di mutuo, che risultano avere la residenza, se trattasi di persone fisiche, ovvero la sede legale od operativa, se trattasi di enti o imprese, nei Comuni che hanno subìto danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i Comuni di Dolo, Pianiga, Mira e Cortina d’Ampezzo lo scorso 8 luglio 2015, possono richiedere alla Banca la sospensione delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. Al riguardo, si precisa che:

- la sospensione può essere richiesta esclusivamente dai soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei Comuni di Dolo, Pianiga, Mira e Cortina d’Ampezzo;

- la sospensione riguarda, come forma tecnica di finanziamento, i soli mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero, alla gestione di attività di natura commerciale ed economiche svolta nei medesimi edifici;
- la sospensione può essere concessa fino alla ricostruzione, agibilità o abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza calcolata nel 12 gennaio 2016;
- qualora il mutuatario intenda chiedere la sospensione dovrà darne comunicazione scritta alla Banca entro il 10 ottobre 2015.
 
- la sospensione sarà regolata come segue:
qualora venga richiesta la sospensione della sola quota capitale:
- durante il periodo di sospensione il mutuatario corrisponderà alla Banca mutuante gli interessi calcolati al tasso che regola il mutuo, di tempo in tempo vigente, sul debito residuo in essere al momento della sospensione. Tali interessi saranno corrisposti con la medesima periodicità e scadenza delle rate di ammortamento del finanziamento oggetto della sospensione;
- durante il periodo di sospensione non saranno applicati interessi di mora alle quote capitali ricomprese nella sospensione. Resta fermo che nell’eventualità di mancato pagamento alle scadenze delle rate costituite dai soli interessi durante il periodo di sospensione, la Banca provvederà ad applicare la mora contrattualmente prevista;
- trascorso il periodo di sospensione, il pagamento delle rate del mutuo dovrà riprendere dalla rata sospesa senza che la Banca mutuante sia tenuta ad effettuare alcuna richiesta a tale riguardo. Di conseguenza, la durata del mutuo si intenderà automaticamente prorogata di un numero di rate pari a quelle sospese e l’ammortamento del mutuo riprenderà fino ad estinzione dell’importo residuo mutuato.
 
Il personale della Banca è a disposizione per fornire ogni chiarimento al riguardo.
 
  
 
Pojana Maggiore, 2 settembre 2015