Bcc Vicentino
17/08/2011
AVVISO
AVVISO ALLA CLIENTELA
Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, cambiano alcune disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Di seguito si riportano le principali novità.
TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE
A decorrere dal 13 agosto 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera quando il valore oggetto del trasferimento, effettuato anche attraverso più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artficiosamente frazionati, è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI
Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 2.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A, e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi.
Le banche rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, esclusivamente per importi inferiori a 2.500 euro (vale a dire fino a 2.499,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.pA.. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo e in caso di girata dovrà essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante indipendentemente dall’importo del titolo.
LIBRETTI AL PORTATORE
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 2.500 euro.
In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 settembre 2011.
Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell’entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
Il nostro personale è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.
(Aggiornamento 16 agosto 2011)