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Depositi dormienti

ZZZ.JPGLa Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come “dormienti” all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.
Il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, che attua la norma della Finanziaria citata, prevede che l’assenza di ogni attività da parte del titolare del rapporto protrattasi per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari costituisce presupposto affinché i rapporti bancari, il cui saldo sia superiore ad € 100,00, interessati siano definiti come dormienti, con conseguente devoluzione delle somme ed i valori relativi al Fondo.
Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” la Banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall’intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.
Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall’intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore o certificati di deposito al portatore), il cui saldo sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l’impossibilità della Banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, la Banca affigge nei suoi locali aperti al pubblico un avviso al riguardo. I titolari di rapporti al portatore sono invitati a verificare l’esecuzione di movimentazioni nel periodo predetto.
In ogni caso, il personale della Banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione al riguardo.
Pojana Maggiore, 15.02.2008

Avviso per i possessori di Depositi al portatore 

Si informa la gentile clientela che, ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dal D.P.R. n. 116 del 22 giugno 2007, i depositi al portatore indicati in calce al presente avviso, non essendo stati movimentati da oltre dieci anni dal titolare o da un soggetto dallo stesso delegato, sono da considerarsi rapporti rientranti nella categoria dei c.d. “depositi dormienti”.
In proposito, la richiamata normativa prevede che l’assenza di ogni attività, a valere su depositi di somme di denaro o di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, da parte del titolare degli stessi o da terzi soggetti eventualmente delegati, protrattasi per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, costituisce presupposto affinché i rapporti bancari interessati siano definiti come dormienti, con conseguente versamento delle somme e dei valori relativi al Fondo istituito dall’art. 1, commi 343-345, della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittima di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
Pertanto, nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla citata normativa e stante l’impossibilità per la Banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i possessori dei rapporti sotto indicati a presentare presso gli sportelli della scrivente, entro 180 giorni dalla data di affissione dell’elenco allegato al presente avviso, i relativi titoli rappresentativi, e ad impartire eventuali disposizioni in merito. 
Nel ribadire, infine, che decorso inutilmente il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al menzionato Fondo, si precisa che il personale della Banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
P ojana Maggiore, 15.02.2008 
depositi dormienti al 17/08/08   (clikka per visualizzare)                                   

depositi dormienti al 29/02/08 (clikka per visualizzare) 


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Via Matteotti, 47 – 36026 Pojana Maggiore (Vicenza) - Codice ABI 8732.0 - Albo creditizio 2391.10 - Albo cooperative AI60525 - Registro Imprese di Vicenza n. 00152400248 - C.F. e P: IVA 00152400248 - Swift CCVIIT22 - Aderente al: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo Nazionale di Garanzia (art. 62, comma 1 D. Lgs. 23.07.1996, n. 415), Fondo di Garanzia dei Portatori di Titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo
 
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